PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Misure per lo sviluppo dei porti commerciali).

      1. Al fine di accrescere la competitività dei porti della Sicilia orientale nell'area del bacino mediterraneo e di consentire lo sviluppo dell'interscambio commerciale per via marittima con i Paesi emergenti asiatici, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la regione Sicilia, gli enti locali, l'Area di sviluppo industriale di Siracusa e le autorità portuali interessate, in collaborazione con la società Sviluppo Italia Spa, predispone, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di interventi per lo sviluppo infrastrutturale dei porti commerciali della Sicilia orientale, contenente i progetti e le risorse finanziarie necessarie al potenziamento e alla modernizzazione infrastrutturale dei porti commerciali di Catania, Augusta, Santa Panagia e Pozzallo.
      2. Al fine di garantire la realizzazione delle opere di particolare interesse nazionale di cui al comma 1, sono attribuiti agli enti interessati appositi stanziamenti finalizzati a:

          a) interventi per il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi portuali necessari allo sviluppo delle autostrade del mare e del traffico delle navi container, con particolare riguardo all'adeguamento della profondità dei fondali, all'allungamento delle banchine, all'ampliamento dei piazzali, delle aree di stoccaggio e di smistamento delle merci;

          b) interventi per la realizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture logistiche intermodali con particolare riguardo al potenziamento dei collegamenti tra i porti e la rete ferroviaria ed autostradale;

 

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          c) interventi per la realizzazione di apposite aree logistiche esterne all'area portuale, attrezzate per lo svolgimento di servizi, lo stoccaggio, la trasformazione e lo smistamento delle merci provenienti dai Paesi esteri.

      3. Gli enti assegnatari dei finanziamenti, competenti alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2, sono autorizzati a procedere, sulla base dei progetti inseriti nel Piano degli interventi di cui al comma 1, all'esecuzione dei lavori nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici, di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
      4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nel limite massimo di 75 milioni di euro per l'anno 2006, di 125 milioni di euro per l'anno 2007 e di 175 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.
(Misure per lo sviluppo del Porto Grande di Siracusa).

      1. Al fine di promuovere lo sviluppo del turismo e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico, storico e culturale nella Sicilia orientale, con particolare riguardo alle città di Siracusa, Ragusa e del Val di Noto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la regione Sicilia, la provincia e il comune di Siracusa, in collaborazione con le società Italia Turismo Spa e Italia Navigando Spa, predispone,

 

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entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito piano di interventi straordinari per l'adeguamento infrastrutturale del porto di Siracusa, finalizzato a sostenere un più ampio traffico e l'approdo per le navi di classe turistica.
      2. Al fine di garantire il finanziamento delle opere di cui al comma 1, è attribuito al comune di Siracusa uno stanziamento destinato alla realizzazione delle seguenti iniziative:

          a) interventi per la messa in sicurezza del porto, l'adeguamento dei fondali e il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi portuali necessari allo sviluppo del traffico delle navi di classe turistica;

          b) la realizzazione di un terminal passeggeri;

          c) interventi per il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi portuali necessari alla nautica da diporto.

      3. Il comune di Siracusa, competente alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2, è autorizzato a procedere, sulla base dei progetti inseriti nel piano degli interventi di cui al comma 1, all'affidamento dei lavori nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici, di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
      4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nel limite massimo di 25 milioni di euro per l'anno 2006, di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 75 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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Art. 3.
(Misure per la riqualificazione del porto peschereccio di Portopalo di Capo Passero).

      1. Al fine di garantire la riqualificazione, l'adeguamento e lo sviluppo del porto peschereccio di Portopalo di Capo Passero, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la regione Sicilia e gli enti locali interessati, in collaborazione con la società Sviluppo Italia Spa, predispone, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito piano di interventi per la riqualificazione e l'adeguamento infrastrutturale del medesimo porto peschereccio.
      2. Al fine di garantire il finanziamento delle opere di cui al comma 1, sono attribuiti agli enti interessati stanziamenti destinati alla realizzazione degli interventi necessari al potenziamento delle infrastrutture e dei servizi portuali necessari allo svolgimento delle attività peschereccie.
      3. Gli enti assegnatari dei finanziamenti sono autorizzati a procedere, sulla base dei progetti inseriti nel piano degli interventi di cui al comma 1, all'affidamento dei lavori nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici, di cui alla legge 1o febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
      4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2006, di 20 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.